Pubblichiamo il Decreto del MEF dello scorso 20 ottobre 2014, relativo alla Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici
del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte,
Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO 20 ottobre 2014
(GU Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2014)
Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. (14A08195)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212,
che attribuisce al Ministro
delle finanze, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, con il quale è stato
istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le
funzioni dei Ministeri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
e delle finanze;
Viste
le determinazioni del Consiglio dei
ministri in data
15 ottobre 2014 concernenti gli
eccezionali eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 nelle regioni Liguria, Piemonte,
Emilia Romagna, Toscana, Veneto e
Friuli Venezia Giulia;
Visto
l'elenco dei comuni
colpiti dai predetti
eventi metereologici, trasmesso
dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota prot.
104/USCM/U del 17 ottobre 2014;
Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni
che potranno dar luogo alla modifica
dell'elenco stesso;
Considerato che tali eventi hanno
determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e
per la
sicurezza dei beni pubblici
e privati, provocando
la perdita di
vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili
pubblici e privati
e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessità di esercitare il
potere previsto dal citato art.
9, comma 2,
della legge n.
212 del 2000 a favore
dei contribuenti colpiti dai
predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto
elenco
Decreta
Art. 1
1. Nei confronti delle
persone fisiche, anche
in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni di cui all'elenco
riportato nell'allegato A al presente
decreto, sono sospesi i termini dei
versamenti e degli
adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonchè dagli atti previsti dall'articolo 29 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti
nel periodo compreso tra il 10 ottobre e
il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al
rimborso di
quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresì, nei confronti dei soggetti, anche in
qualità di sostituti
d'imposta diversi dalle persone
fisiche, aventi la
sede legale o
la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al
comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai
sostituti d'imposta.
4. Con
successivo decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono
stabilite le modalità
di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma
1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 ottobre 2014
Il
Ministro: Padoan
Allegato A